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MK: L’età minima richiesta per i candidati capi villaggio rimane di 25 anni

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Martedì 30 giugno 2026 – 08:41 WIB

Giakarta Corte Costituzionale (MK) stabilisce i requisiti minimi età candidato capo villaggio (capo villaggio) rimane 25 anni, rispondendo al controllo giurisdizionale della legge numero 3 del 2024 riguardante Villaggio (Legge sul villaggio).


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Il Presidente della Corte Costituzionale Suhartoyo ha affermato che la Corte, nelle sue considerazioni, ha ritenuto che la descrizione dei difetti costituzionali del richiedente del controllo giurisdizionale non avesse una relazione causale tra le norme oggetto di revisione e la Costituzione del 1945 (UUD).

“Secondo la Corte, la descrizione della percezione della perdita dei diritti costituzionali del ricorrente I pone potenzialmente maggiore enfasi sul progetto del ricorrente I di nominarsi capo del villaggio di Ponelo nel 2026, ma questa candidatura non ha potuto essere portata avanti perché aveva solo 21-22 anni al momento della registrazione”, ha detto Suhartoyo nell’udienza per pronunciare la decisione numero 186/PUU-XXIV/2026, presso la Corte costituzionale di Giacarta, lunedì. (29/6).


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Nel frattempo, ha affermato ancora una volta il giudice capo della Corte costituzionale, la descrizione della potenziale perdita dei diritti costituzionali si basava solo sul desiderio del ricorrente II di candidarsi a capo del villaggio.

Pertanto, la Corte Costituzionale non ha potuto accogliere la petizione dei due studenti dell’Università statale di Gorontalo, vale a dire Putri Naylarizki Lasamano e Muthi’ah Alamri.


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Il giudice capo della Corte costituzionale ha valutato che i ricorrenti non potevano dimostrare che la perdita dei diritti costituzionali fosse stata effettivamente vissuta o potesse potenzialmente verificarsi.

“Perché il richiedente I e il richiedente II non hanno assolutamente dimostrato di aver tentato di candidarsi a capo villaggio in una determinata zona”, ha anche detto.

Con tale considerazione, la Corte ha valutato che il ricorrente I e il ricorrente II non potevano dimostrare il danno o l’eventuale danno costituzionale subito e che esso aveva un rapporto causale con le norme dell’articolo sottoposto a revisione.

In questo contesto, le perdite costituzionali descritte dal ricorrente I e dal ricorrente II non convincono la Corte come presunte perdite di diritti costituzionali che sono specifiche, particolari ed effettive o almeno potenziali che secondo un ragionamento ragionevole può essere garantito che si verifichino.

La verifica materiale relativa al limite di età per la candidatura a capo villaggio è stata effettuata ai sensi dell’articolo 33 lettera e della Legge sui villaggi.

Questo articolo contiene uno dei requisiti costituzionali che deve possedere ogni cittadino che voglia candidarsi a capovillaggio e cioè “avere almeno 25 (venticinque) anni di età al momento dell’iscrizione”.

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I richiedenti della domanda numero 186/PUU-XXIV/2026 mettono in discussione l’articolo 33 lettera e, che si ritiene impedisca al richiedente di candidarsi a capo villaggio. (Formica)

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